Pubblicazione elenchi ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190
(Legge 6 novembre 2012, n. 190)
Art. 1 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
(...)
16. (...) le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
(...)
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(...)
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Qui di seguito, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 26 del 22/05/2013, si pubblicano quindi i dati richiesti dalla suddetta normativa, in file formato XML generati secondo le specifiche tecniche emanate dall'AVCP
Tabelle riassuntive in formato xml
BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche

Dati da pubblicare per l'assolvimento degli obblighi Anticorruzione (L. 190/2012 art. 1 comma 32)
Open Data BDAP
In questa area tematica sono pubblicati i dati di monitoraggio delle opere inviati alla BDAP dagli enti (pubblici o privati) che realizzano opere pubbliche. L’obiettivo del monitoraggio, ai sensi del dlgs 229/2011, è migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate alle opere, aumentando la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore. Per opere pubbliche si intende sia la realizzazione di nuove infrastrutture ma anche la manutenzione, il recupero, il restauro, l’ampliamento e il completamento, nonché la demolizione, di infrastrutture esistenti.
Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
Decreto di nomina105 KB